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È costituita per iniziativa dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Pisa, dell’Università di Pisa, e della Fondazione Arpa, una Fondazione denominata “FONDAZIONE TECH-CARE”.
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione” nell’ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile e Leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La Fondazione ha sede legale in Pisa Via F. Crispi n. 35, con finalità sia a livello nazionale che internazionale.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero.
La Fondazione si propone lo scopo di:
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà creare forme stabili di collegamento e collaborazione tra Università e Istituzioni di Ricerca di eccellenza, Strutture Ospedaliere e Sanitarie, Banche, Istituzioni Finanziarie, grandi, medie e piccole Imprese operanti in settori avanzati, Enti pubblici o privati italiani o esteri, che operino nei settori di suo interesse o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione in materia.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito: dai conferimenti in denaro o beni mobili, dal conferimento in uso di beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Co-Fondatori e da altri Partecipanti sia all’atto della costituzione e adesione alla Fondazione sia successivamente;
– dai beni mobili, ivi compreso il denaro, e immobili in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, e destinati espressamente ad incremento del Patrimonio;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e Privati.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari, non può essere utilizzato per l’ordinaria gestione, ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– Fondatori e Co-Fondatori, in sede di costituzione ovvero di successiva adesione alla Fondazione, nella misura, con le modalità e l’articolazione temporale definite nei relativi atti;
– Partecipanti, in esecuzione degli obblighi a loro carico previsti ai sensi del presente statuto, come definiti dal Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni all’uopo adottate;
– Qualsiasi altro sostenitore;
– Dagli apporti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, volontariamente effettuati, dai Fondatori, dai Co-Fondatori, dai Partecipanti o da soggetti terzi;
– Dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– Dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati;
– Dalle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione;
– Dai contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
– Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi triennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai soggetti muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Sono membri della Fondazione i Fondatori, i Co-Fondatori e i Partecipanti.
I membri esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.
Sono Fondatori:
* L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Pisa
* L’Università di Pisa
* La Fondazione Arpa
I Fondatori sottoscrivono l’Atto Costitutivo della Fondazione e contribuiscono al Fondo di dotazione attraverso l’apporto iniziale stabilito nell’Atto Costitutivo.
Sono Co-Fondatori i soggetti che, a seguito di proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 19, aderiscono all’Atto Costitutivo della Fondazione entro il biennio successivo alla stipula dello stesso, e contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione ai sensi di quanto disposto nello specifico Atto di Adesione da loro sottoscritto.
Possono altresì essere in ogni tempo qualificati Co-Fondatori, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell’art. 19:
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento l’eventuale suddivisione e il raggruppamento dei Fondatori e dei Co-Fondatori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Fondatori e i Co-Fondatori nell’aderire alla Fondazione devono essere ispirati dall’intento di promuovere e favorire attività di ricerca e studio, di formazione e di diffusione della cultura di una innovazione in ambito biomedicale che sia sostenibile ed equa.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell’art. 19, possono essere qualificati Partecipanti i soggetti, pubblici e privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni, materiali o immateriali, e/o servizi.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. In tal caso, il rapporto tra il Partecipante e la Fondazione, oltre che dal presente Statuto, verrà normato in apposito atto, da stipularsi nel rispetto dello specifico regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19.
I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento di cui al precedente comma.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento l’eventuale suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti, fermi i diritti loro singolarmente attribuiti dal presente statuto, sono organizzati nel Collegio dei Partecipanti.
I Partecipanti nell’aderire alla Fondazione devono essere ispirati dall’intento di promuovere e favorire attività di ricerca e studio, di formazione e di diffusione della cultura di una innovazione in ambito biomedicale che sia sostenibile ed equa.
Il Consiglio di Amministrazione procede all’esclusione dei Fondatori, dei Co-Fondatori e dei Partecipanti con deliberazione assunta ai sensi dell’art. 19.
Possono venire esclusi dalla Fondazione i Fondatori, Co-Fondatori e Partecipanti che si rendano responsabili di grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
L’esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
L’esclusione non comporta il venir meno degli obblighi assunti nei confronti della Fondazione in atto alla data dell’esclusione e fino al loro completo adempimento.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla contestazione della possibile causa di esclusione e invita i soggetti interessati a fornire, nei trenta giorni successivi all’avvenuto ricevimento della contestazione stessa, adeguate motivazioni e/o chiarimenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la rilevanza delle argomentazioni addotte, delibera in via definitiva.
I Fondatori, i Co-Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con effetto dal successivo esercizio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte con la Fondazione e i suoi organi.
Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, entro il mese successivo all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera che determina l’importo dei contributi a carico dei Partecipanti, questi ultimi possono esercitare il recesso senza obbligo di effettuare i contributi o versamenti previsti nella delibera stessa.
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione
– il Presidente e il Vice Presidente
– il Presidente onorario, se nominato
– il Collegio dei Partecipanti
– il Collegio dei Revisori dei Conti
Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che:
– a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
– alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 6 marzo 1942, n. 267;
– alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
– alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
– abbiano subito l’applicazione su richiesta di una delle suddette pene, salvo il caso dell’estinzione del reato.
Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l’immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.
Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
La decadenza dalla carica è dichiarata dall’organo di appartenenza.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tanti membri quanti risultano di volta in volta secondo i diritti di rappresentanza qui di seguito previsti. La nomina dei membri compete:
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i membri sub a).
Può inoltre nominare fino a due membri, scegliendoli in una lista di nominativi indicati dal Collegio dei Partecipanti.
Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto anche il Presidente Onorario della Fondazione, se nominato.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sino ad approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Qualora in corso di mandato vengano meno uno o più Consiglieri, i soggetti che li avevano nominati – purché, nel caso di Fondatori e Co-Fondatori, ancora aderenti alla Fondazione – provvedono alla loro sostituzione. Il mandato dei Consiglieri così nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio in carica.
Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento dell’attività corrente, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.
La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo restando il rimborso per le spese sostenute in ragione dell’ufficio; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati a Comitati.
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare il Consiglio provvede, con le modalità previste nel presente statuto, a:
– predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell’ambito degli scopi di cui al presente statuto;
– predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
– deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi, alla concessione e alla accettazione di contributi e alla gestione del patrimonio;
– deliberare, nei limiti di legge, eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, in conformità all’art. 28 del codice civile;
– fissare, anche con regolamento, i criteri per assumere la qualifica di Co-Fondatore o Partecipante in conformità al presente statuto e procedere all’attribuzione della stessa;
– stabilire i criteri per la determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura pervenuti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente Statuto;
– disciplinare in via generale, con regolamento, principi, contenuti e condizioni degli accordi da stipularsi con i Partecipanti in riferimento alla destinazione di contributi a specifici progetti;
– nominare il Presidente e il Vice Presidente;
– nominare i membri di un eventuale Comitato Tecnico-Scientifico;
– nominare, al proprio interno, Comitati con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
– predisporre il regolamento della Fondazione;
– definire la struttura organizzativa e operativa della Fondazione;
– adottare regolamenti interni e di organizzazione;
– attribuire deleghe di poteri a singoli consiglieri;
– assumere ogni provvedimento di ordinaria o straordinaria amministrazione, ivi compresa l’attività di investimento del Patrimonio e del Fondo di gestione, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
– svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione, scelto tra personalità scientifiche di grande prestigio nazionale e internazionale che si sono particolarmente distinte nei settori di interesse della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio e di tutti i membri del Collegio dei Revisori.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal soggetto di volta in volta designato dal Consiglio.
Sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei membri nominati dai Fondatori le deliberazioni relative:
– alle modifiche dello statuto;
– ai criteri per assumere la qualifica di Co-Fondatore o Partecipante e all’attribuzione della stessa;
– all’esclusione dei Fondatori, dei Co-Fondatori e dei Partecipanti.
Sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei membri nominati dai Fondatori le deliberazioni relative all’estinzione della Fondazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare i membri del Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi tramite mezzi di telecomunicazione quali l’audio-conferenza o la video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione e, a tal fine, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno.
In quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Nei casi d’urgenza il Presidente adotta provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma o la presenza del Vice Presidente attesta di per sé di fronte a terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente.
Il Collegio dei Partecipanti è composto dai Partecipanti persone fisiche e dai rappresentanti legali, ovvero loro delegati, dei Partecipanti persone giuridiche.
Compete al Collegio dei Partecipanti:
Il Collegio dei Partecipanti nomina il proprio Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati in accordo dai soci fondatori, che ne determinano il compenso sulla base della tariffa professionale e nominano il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito del potere di controllo contabile dell’attività della Fondazione. Vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Essi restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.
Si estingue altresì in caso di perdita di esercizio per tre esercizi finanziari consecutivi.
L’estinzione per scioglimento della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19.
Il Consiglio provvederà di conseguenza alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e in particolare quelle contenute nel Capo II, Titolo II del Libro I del codice civile.
I primi organi della Fondazione nominati nell’atto costitutivo stesso potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata nell’atto costitutivo, anche per un periodo inferiore a quello stabilito nel presente statuto.
F.to Carlo Rinaldo Tomassini
” Nicoletta De Francesco
” Davide Caramella
” Franco Mosca
” Sandro Sgalippa
” Grazia Valori
” Cecilia Ascenzi teste
” Rita D’Amato teste
” Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio