LO STATUTO

FONDAZIONE TECH-CARE

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CON SEDE A PISA

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita per iniziativa dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Pisa, dell’Università di Pisa, e della Fondazione Arpa, una Fondazione denominata “FONDAZIONE TECH-CARE”.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione” nell’ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile e Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2

SEDE E UFFICI

La Fondazione ha sede legale in Pisa Via F. Crispi n. 35, con finalità sia a livello nazionale che internazionale.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero.

ARTICOLO 3

FINALITÀ

La Fondazione si propone lo scopo di:

  • promuovere e/o condurre studi e progetti per la ricerca in materia sanitaria e con specifica ricaduta assistenziale, e per lo sviluppo, la validazione, la valutazione multidisciplinare di tecnologie, procedure e processi nel settore della salute, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, internazionali, nazionali o locali, relativamente alle attività e nel rispetto degli indirizzi della vigente programmazione sanitaria e sociale integrata della Regione Toscana, allo scopo anche di promuovere e sostenere l’insediamento in Toscana di imprese innovative e l’occupazione di giovani ricercatori;
  • promuovere e/o realizzare l’organizzazione di corsi di formazione e di addestramento anche a carattere residenziale, aperti alla partecipazione di personale della Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana e di altre Aziende Ospedaliere e Sanitarie, sui temi tecnologici, clinici, economico-organizzativi relativi alle tecnologie, alle procedure e ai processi innovativi nel settore della salute, operando in sinergia con le istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto interessato;
  • offrire servizi e sostegni utili a diffondere la cultura del trasferimento tecnologico e della imprenditorialità nelle strutture di ricerca scientifica e tecnologica facendo in particolare riferimento ai laureati impegnati in corsi di dottorato di ricerca e in corsi di specializzazione, agendo in sinergia con istituzioni pubbliche nazionali e regionali, imprese e ogni altro soggetto interessato;
  • offrire alle grandi, medie e piccole imprese opportunità di contatto e collaborazione con Istituti e Laboratori di ricerca di eccellenza, allo scopo di valorizzare l’utilizzo di conoscenze e acquisizioni scientifiche con progetti di sviluppo tecnologico e produttivo;
  • promuovere e sostenere progetti di trasferimento e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze in campo scientifico e tecnologico, disponibili nelle strutture di ricerca associate, anche tramite la nascita di nuove imprese innovative;
  • promuovere e sostenere la crescita delle nuove imprese innovative e la collaborazione tra di loro;
  • promuovere e/o partecipare alla organizzazione e realizzazione di progetti di cooperazione umanitaria in Italia e all’estero;
  • promuovere e svolgere ogni altro intervento idoneo al raggiungimento delle finalità della Fondazione, in collaborazione con gli aderenti ed altri soggetti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà creare forme stabili di collegamento e collaborazione tra Università e Istituzioni di Ricerca di eccellenza, Strutture Ospedaliere e Sanitarie, Banche, Istituzioni Finanziarie, grandi, medie e piccole Imprese operanti in settori avanzati, Enti pubblici o privati italiani o esteri, che operino nei settori di suo interesse o che ne condividano lo spirito e le finalità.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso;
  • stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
  • partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
  • partecipare o concorrere alla costituzione di società di capitali, a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali, ritenute indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata della Regione Toscana e relativamente alle attività in essa indicate, subordinatamente alla autorizzazione regionale di cui all’art.34 della L.R.Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;
  • promuovere e/o organizzare master, corsi di formazione, convegni, incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
  • intraprendere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico collegamento tra la Fondazione e gli operatori e organismi nazionali e internazionali della comunicazione e il pubblico;
  • istituire premi e borse di studio per italiani e stranieri;
  • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili), nei limiti delle leggi vigenti;
  • promuovere e/o compiere studi e ricerche;
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi inclusa la raccolta di fondi e/o contributi (anche mediante la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali) nei limiti di legge.

ARTICOLO 5

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione in materia.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito:  dai conferimenti in denaro o beni mobili, dal conferimento in uso di beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Co-Fondatori e da altri Partecipanti sia all’atto della costituzione e adesione alla Fondazione sia successivamente;

– dai beni mobili, ivi compreso il denaro, e immobili in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, e destinati espressamente ad incremento del Patrimonio;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e Privati.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari, non può essere utilizzato per l’ordinaria gestione, ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

ARTICOLO 7

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dai contributi apportati da:

–  Fondatori e Co-Fondatori, in sede di costituzione ovvero di successiva adesione alla Fondazione, nella misura, con le modalità e l’articolazione temporale definite nei relativi atti;

– Partecipanti, in esecuzione degli obblighi a loro carico previsti ai sensi del presente statuto, come definiti dal Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni all’uopo adottate;

– Qualsiasi altro sostenitore;

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio o dalle attività della Fondazione medesima;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
  • ove non espressamente destinati ad incremento del Patrimonio:

– Dagli apporti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, volontariamente effettuati, dai  Fondatori, dai Co-Fondatori, dai Partecipanti o da soggetti terzi;

– Dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– Dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati;

– Dalle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione;

– Dai contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;

– Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi triennali.

L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai soggetti muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 9

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i Fondatori, i Co-Fondatori e i Partecipanti.

I membri esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 10

FONDATORI E CO-FONDATORI

Sono Fondatori:

* L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Pisa

* L’Università di Pisa

* La Fondazione Arpa

I Fondatori sottoscrivono l’Atto Costitutivo della Fondazione e contribuiscono al Fondo di dotazione attraverso l’apporto iniziale stabilito nell’Atto Costitutivo.

Sono Co-Fondatori i soggetti che, a seguito di proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 19, aderiscono all’Atto Costitutivo della Fondazione entro il biennio successivo alla stipula dello stesso, e contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione ai sensi di quanto disposto nello specifico Atto di Adesione da loro sottoscritto.

Possono altresì essere in ogni tempo qualificati Co-Fondatori, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell’art. 19:

  • anche senza obbligo di contribuzione, gli enti e le istituzioni di elevato valore scientifico e culturale;
  • con obbligo di contribuzione al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione nei termini definiti nel relativo Atto di Adesione, i soggetti la cui natura e attività non sia incompatibile con le finalità della Fondazione, ivi compresi gli enti pubblici, anche territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento l’eventuale suddivisione e il raggruppamento dei Fondatori e dei Co-Fondatori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Fondatori e i Co-Fondatori nell’aderire alla Fondazione devono essere ispirati dall’intento di promuovere e favorire attività di ricerca e studio, di formazione e di diffusione della cultura di una innovazione in ambito biomedicale che sia sostenibile ed equa.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell’art. 19, possono essere qualificati Partecipanti i soggetti, pubblici e privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni, materiali o immateriali, e/o servizi.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. In tal caso, il rapporto tra il Partecipante e la Fondazione, oltre che dal presente Statuto, verrà normato in apposito atto, da stipularsi nel rispetto dello specifico regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19.  

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento di cui al precedente comma.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento l’eventuale suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti, fermi i diritti loro singolarmente attribuiti dal presente statuto, sono organizzati nel Collegio dei Partecipanti.

I Partecipanti nell’aderire alla Fondazione devono essere ispirati dall’intento di promuovere e favorire attività di ricerca e studio, di formazione e di diffusione della cultura di una innovazione in ambito biomedicale che sia sostenibile ed equa.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione procede all’esclusione dei Fondatori, dei Co-Fondatori e dei Partecipanti con deliberazione assunta ai sensi dell’art. 19.

Possono venire esclusi dalla Fondazione i Fondatori, Co-Fondatori e Partecipanti che si rendano responsabili di  grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L’esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L’esclusione non comporta il venir meno degli obblighi assunti nei confronti  della Fondazione in atto alla data dell’esclusione e fino al loro completo adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla contestazione della possibile causa di esclusione e invita i soggetti interessati a fornire, nei trenta giorni successivi all’avvenuto ricevimento della contestazione stessa, adeguate motivazioni e/o chiarimenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la rilevanza delle argomentazioni addotte, delibera in via definitiva.

I Fondatori, i Co-Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con effetto dal successivo esercizio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte con la Fondazione e i suoi organi.

Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, entro il mese successivo all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera che determina l’importo dei contributi a carico dei Partecipanti, questi ultimi possono esercitare il recesso senza obbligo di effettuare i contributi o versamenti previsti nella delibera stessa.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione

– il Presidente e il Vice Presidente

– il Presidente onorario, se nominato

– il Collegio dei Partecipanti

– il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 14

INELEGGIBILITÀ

Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che:

  • si trovano in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile nonché, con riferimento ai membri del Collegio dei Revisori, dall’articolo 2399 c.c.;
  • siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

– a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

– alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 6 marzo 1942, n. 267;

– alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

– alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

– abbiano subito l’applicazione su richiesta di una delle suddette pene, salvo il caso dell’estinzione del reato.

ARTICOLO 15

VERIFICA DEI REQUISITI

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l’immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 16

DECADENZA DELLA CARICA

Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall’organo di appartenenza.

ARTICOLO 17

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tanti membri quanti risultano di volta in volta secondo i diritti di rappresentanza qui di seguito previsti. La nomina dei membri compete:

  • ai Fondatori, per la nomina di due membri ciascuno;
  • ai Co-Fondatori, per la nomina di un membro ciascuno.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i membri sub a).

Può inoltre nominare fino a due membri, scegliendoli in una lista di nominativi indicati dal Collegio dei Partecipanti.

Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto anche il Presidente Onorario della Fondazione, se nominato.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sino ad approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Qualora in corso di mandato vengano meno uno o più Consiglieri, i soggetti che li avevano nominati – purché, nel caso di Fondatori e Co-Fondatori, ancora aderenti alla Fondazione – provvedono alla loro sostituzione. Il mandato dei Consiglieri così nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio in carica.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento dell’attività corrente, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo restando il rimborso per le spese sostenute in ragione dell’ufficio; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati a Comitati.

ARTICOLO 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio provvede, con le modalità previste nel presente statuto, a:

– predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell’ambito degli scopi di cui al presente statuto;

– predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

– deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi, alla concessione e alla accettazione di contributi e alla gestione del patrimonio;

– deliberare, nei limiti di legge, eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;

– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, in conformità all’art. 28 del codice civile;

– fissare, anche con regolamento, i criteri per assumere la qualifica di Co-Fondatore o Partecipante in conformità al presente statuto e procedere all’attribuzione della stessa;

– stabilire i criteri per la determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura pervenuti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente Statuto;

– disciplinare in via generale, con regolamento, principi, contenuti e condizioni degli accordi da stipularsi con i Partecipanti in riferimento alla destinazione di contributi a specifici progetti;

– nominare il Presidente e il Vice Presidente;

– nominare i membri di un eventuale Comitato Tecnico-Scientifico;

– nominare, al proprio interno, Comitati con compiti istruttori, consultivi e propositivi;

– predisporre il regolamento della Fondazione;

– definire la struttura organizzativa e operativa della Fondazione;

– adottare regolamenti interni e di organizzazione;

– attribuire deleghe di poteri a singoli consiglieri;

– assumere ogni provvedimento di ordinaria o straordinaria amministrazione, ivi compresa l’attività di investimento del Patrimonio e del Fondo di gestione, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;

– svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione, scelto tra personalità scientifiche di grande prestigio nazionale e internazionale che si sono particolarmente distinte nei settori di interesse della Fondazione.

ARTICOLO 19

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio e di tutti i membri del Collegio dei Revisori.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal soggetto di volta in volta designato dal Consiglio.

Sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei membri nominati dai Fondatori le deliberazioni relative:

– alle modifiche dello statuto;

– ai criteri per assumere la qualifica di Co-Fondatore o Partecipante e all’attribuzione della stessa;

– all’esclusione dei Fondatori, dei Co-Fondatori e dei Partecipanti.

Sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei membri nominati dai Fondatori le deliberazioni relative all’estinzione della Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare i membri del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi tramite mezzi di telecomunicazione quali l’audio-conferenza o la video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione e, a tal fine, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno.

In quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, formulando l’ordine del giorno e le proposte di deliberazione;
  • vigila sull’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull’andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
  • può delegare al Vice Presidente, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l’assunzione di singoli atti o categorie di atti;
  • ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
  • firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

Nei casi d’urgenza il Presidente adotta provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma o la presenza del Vice Presidente attesta di per sé di fronte a terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio dei Partecipanti è composto dai Partecipanti persone fisiche e dai rappresentanti legali, ovvero loro delegati, dei Partecipanti persone giuridiche.

Compete al Collegio dei Partecipanti:

  • formulare proposte sulle iniziative e sulle attività da svolgere;
  • formulare pareri sui bilanci della Fondazione;
  • predisporre la lista di nominativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18.

Il Collegio dei Partecipanti nomina il proprio Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati in accordo dai soci fondatori, che ne determinano il compenso sulla base della tariffa professionale e nominano il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito del potere di controllo contabile dell’attività della Fondazione. Vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.

Si estingue altresì in caso di perdita di esercizio per tre esercizi finanziari consecutivi.

L’estinzione per scioglimento della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19.

Il Consiglio  provvederà di conseguenza alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e in particolare quelle contenute nel Capo II, Titolo II del Libro I del codice civile.

ARTICOLO 25

NORMA TRANSITORIA

I primi organi della Fondazione nominati nell’atto costitutivo stesso potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata nell’atto costitutivo, anche per un periodo inferiore a quello stabilito nel presente statuto.

F.to Carlo Rinaldo Tomassini

 ”   Nicoletta De Francesco

 ”   Davide Caramella

 ”   Franco Mosca

 ”   Sandro Sgalippa

 ”   Grazia Valori

 ”   Cecilia Ascenzi teste

 ”   Rita D’Amato teste

 ”   Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio